L’articolo 1146 codice civile comma 1 stabilisce che il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione. Il principio deve essere letto nel senso che il possesso si trasferisce automaticamente all’erede, senza interruzione, anche se l’erede non abbia avuto materialmente il possesso dei beni prima dell’accettazione dell’eredità, essendo sufficiente solo la prova della qualità di erede. Sulla continuità nel possesso tra il “de cuius” e l’erede si è espressa anche la giurisprudenza (Cassazione 6852/2001), specificando che il chiamato all’eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione di questi ultimi, e anche in assenza di tale apprensione l’erede può comunque legittimamente esercitare azioni possessorie, come anche specificato dall’articolo 460 codice civile comma 1. Recentemente la Cassazione (sentenza Cassazione 1° giugno 2025 n. 14744) ha cristallizzato alcuni principi sul tema e con particolare riferimento alla domanda di usucapione promossa da un erede ed i suoi presupposti. La domanda di accertamento proposta dall’erede riguardava un terreno coltivato da molti anni dal di lui padre che ne percepiva i frutti, puliva i tratti di confine dietro richiesta dei proprietari limitrofi e veniva da questi considerato come il dominus effettivo, al quale fare riferimento per le necessità connesse alla sua gestione. In primis con riferimento all’onere probatorio dell’erede, la Suprema Corte afferma – richiamando una altrettanto recente sentenza di Cassazione (Cassazione Sez. 2, 08/01/2025, n. 390) – che “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l’integrità del patrimonio ereditario” (Cassazione Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ricade quindi, su chi contesta la qualità di erede, l’onere di eccepire sia la mancata accettazione dell’eredità sia, se del caso, la prova dell’esistenza di fatti idonei ad escludere l’accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell’erede. Nel caso di specie la qualità di erede non era mai stata contestata nel giudizio di merito. Ancora alla luce del surrichiamato articolo 1146 codice civile, poiché il permanere del possesso in capo all’erede non richiede un costante materiale rapporto con la cosa, ma è sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore non contrastata da terzi (si veda anche Cassazione Sez. 2, 28/11/1981, n. 6349), il fatto che il fondo risultasse non più coltivato non costituisce una volontaria dismissione del possesso e, quindi, un fatto che comporti l’interruzione dell’usucapione. Invece tale dismissione del possesso per comportare l’interruzione deve essere assolutamente univoca, posto che il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo “animus possidendi” e salvo – come detto – che il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l’elemento del “corpus” possa essere ripristinato quando lo si voglia (Cassazione 9396 del 06/05/2005). Ancora in ottemperanza ai principi supra richiamati, l’esistenza di trattative per l’acquisto del bene, formulate dall’attore dopo che era maturato il termine per usucapire non sono elementi atti a dimostrare la sua inequivoca ed indubbia volontà di riconoscere il diritto di proprietà a terzi. Ciò in quanto, secondo costante giurisprudenza, gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all’usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione. Si può configurare, quindi, rinuncia tacita all’usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione (Cassazione 17321 del 2015 e Cassazione 10026 del 2002).