Dlgs 152/2006 e sue interpretazioni giurisprudenziali

 Rifiuti: la responsabilità in capo alla proprietà

 Al proprietario del fondo incolpevole non può essere  imposta la bonifica del sito e, se ha provveduto, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento

 

L’abbandono di rifiuti da parte di terzi ignoti su un fondo e la responsabilità dei proprietari del fondo è problematica di scottante attualità.

Il quadro normativo e giurisprudenziale della fattispecie può essere così riassunto:

Le norme di cui agli articoli da 239 a 253 di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006 operano un distinguo tra il responsabile dell’inquinamento e il proprietario del sito a cui ai sensi dell’articolo 240 del medesimo decreto non può essere imposta la bonifica del sito sempre che lo stesso abbia agito incolpevolmente.

– Il principio che al proprietario incolpevole non può essere imposta la bonifica del sito viene ribadita dalla giurisprudenza, da ultimo Consiglio di Stato 27/06/2024, n.5694 (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 502, e id., Sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5604 Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25) sentenza che richiama anche la pronuncia della Corte di Giustizia Ue 4 marzo 2015 C 534-13. Detta pronuncia ha interpretato la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale, “nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione”.

– Al proprietario incolpevole può comunque essere imposto il pagamento delle spese ai sensi dell’articolo 253 che, nello stabilire che gli interventi attuati costituiscono onere reale sui siti contaminati e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale sulle aree medesime, specifica che la ripetizione delle spese (e del privilegio) nei confronti del proprietario incolpevole può essere attuata solo nel caso l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero a fronte di un provvedimento che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

Le spese dovranno essere rimborsate dal proprietario nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.

Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, lo stesso ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.

È evidente che il noto principio di chi inquina paga non sembra realizzarsi pienamente, laddove il responsabile, come spesso accade, non venga individuato o sia incapiente, quanto meno per quanto riguarda il pagamento delle spese.

A contrario al proprietario che sia stato negligente nell’attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge, possono essere imposte non solo le misure di prevenzione, ma anche gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino dell’area.

La negligenza del proprietario è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il proprietario può essere ritenuto responsabile di condotta colposa qualora non abbia ottemperato agli obblighi di custodia e vigilanza del bene, non ponendo in essere idonee e tempestive misure di cautela, per cui come detto in questi casi il proprietario unitamente ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti possono essere destinatari di un’ordinanza ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 (Consiglio di Stato 21 marzo 2024 n. 2746).

 

 

Al proprietario del fondo incolpevole non può essere

imposta la bonifica del sito e, se ha provveduto, ha diritto

di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento

 

L’abbandono di rifiuti da parte di terzi ignoti su un fondo e la responsabilità dei proprietari del fondo è problematica di scottante attualità.

Il quadro normativo e giurisprudenziale della fattispecie può essere così riassunto:

Le norme di cui agli articoli da 239 a 253 di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006 operano un distinguo tra il responsabile dell’inquinamento e il proprietario del sito a cui ai sensi dell’articolo 240 del medesimo decreto non può essere imposta la bonifica del sito sempre che lo stesso abbia agito incolpevolmente.

– Il principio che al proprietario incolpevole non può essere imposta la bonifica del sito viene ribadita dalla giurisprudenza, da ultimo Consiglio di Stato 27/06/2024, n.5694 (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 502, e id., Sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5604 Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25) sentenza che richiama anche la pronuncia della Corte di Giustizia Ue 4 marzo 2015 C 534-13. Detta pronuncia ha interpretato la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale, “nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione”.

– Al proprietario incolpevole può comunque essere imposto il pagamento delle spese ai sensi dell’articolo 253 che, nello stabilire che gli interventi attuati costituiscono onere reale sui siti contaminati e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale sulle aree medesime, specifica che la ripetizione delle spese (e del privilegio) nei confronti del proprietario incolpevole può essere attuata solo nel caso l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero a fronte di un provvedimento che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

Le spese dovranno essere rimborsate dal proprietario nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.

Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, lo stesso ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito.

È evidente che il noto principio di chi inquina paga non sembra realizzarsi pienamente, laddove il responsabile, come spesso accade, non venga individuato o sia incapiente, quanto meno per quanto riguarda il pagamento delle spese.

A contrario al proprietario che sia stato negligente nell’attivarsi con le segnalazioni e le denunce imposte dalla legge, possono essere imposte non solo le misure di prevenzione, ma anche gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino dell’area.

La negligenza del proprietario è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il proprietario può essere ritenuto responsabile di condotta colposa qualora non abbia ottemperato agli obblighi di custodia e vigilanza del bene, non ponendo in essere idonee e tempestive misure di cautela, per cui come detto in questi casi il proprietario unitamente ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti possono essere destinatari di un’ordinanza ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 (Consiglio di Stato 21 marzo 2024 n. 2746).