La legge 15 marzo 2024 n. 36 “disposizione per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo” introduce misure volte a incentivare i giovani a costituire nuove imprese agricole o a mantenere le esistenti con ricambio generazionale.

L’articolo 2 definisce «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti; b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti; c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti. Il medesimo articolo richiama l’articolo 2 paragrafo 1 lettera n) del Regolamento Ue 1305/2013 e l’articolo 4 paragrafo 6 del Regolamento Ue 2021/2115, regolamenti che nell’indicare un limite di età per il giovane imprenditore (peraltro previsto in quarant’anni e non in quarantuno come dall’articolo che li richiama) stabiliscono che lo stesso abbia adeguati requisiti di formazione e competenze professionali.

Ciò che risulta del tutto evidente è il mancato rinvio e/o coordinamento della legge 36/2024 con decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 99, che ha introdotto la figura Imprenditore Agricolo Professionale, stabilendo che lo IAP debba dedicare alle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo lavoro e ricavi dalle attività almeno il 50 per cento del proprio reddito complessivo di lavoro. È evidente come il succitato decreto legislativo non abbia imposto l’esclusività dell’attività agricola allo IAP, presupposto invece richiesto per l’imprenditore agricolo giovanile dalla legge n. 36/2024.

La normativa n. 36/2024 appare, dunque, restrittiva e ciò anche con riferimento – sotto questo aspetto – alle società agricole che vogliano godere delle agevolazioni di cui legge cit., in quanto non è consentito alle stesse esercitare le attività di locazione comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., come invece ammesso, se pur marginalmente, dall’articolo 2 del dlgs 99/2004.

Di seguito vengono elencate le agevolazioni previste per l’impresa agricola giovanile: articolo 3, fondo da 15 milioni di euro per favorire l’insediamento dei giovani nel settore agricolo attraverso l’acquisto di terreni, beni strumentali e ampliamento aziendale; articolo 4, regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori che optano per un’imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi di impresa con i limiti indicati nello stesso articolo; articolo 5, riduzione del compenso per attività notarile per acquisto terreni per un massimo di 200.000 euro; articolo 6, credito di imposta dell’80% spese 2024 corsi di formazione agricola; articolo 7, agevolazioni fiscali per ampliamento superfici coltivate, con riduzione di imposte di registro, ipotecaria e catastali; articolo 8, priorità ai giovani agricoltori e società agricole dagli stessi composti nella prelazione tra più confinanti; articolo 9, incentivi regionali per ricambio generazionale; articolo 10, osservatorio per imprenditoria e lavoro giovanile per favorire l’occupazione; articolo 11, quota posteggi nei mercati per vendita diretta; articolo 12, compatibilità con statuti a statuto speciale.

Con riferimento all’acquisto di terreni, si specifica che l’articolo 7 prevede che: a partire dal 1° gennaio 2024 i giovani imprenditori di cui all’articolo 2 della presente legge e aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistano o permutano terreni agricoli e loro pertinenze, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente, misura che si cumula con le agevolazioni o comunque all’imposizione normalmente dovute, come da quadro di sintesi.

Si ricorda che articolo 1, comma 110, della legge 29 dicembre 2023 n. 197 stabilisce la possibilità di acquisto anche da parte di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP consentendo, quindi, a chi inizia un’attività di poter accedere alle agevolazioni.

Infine si vuole porre l’attenzione sulla particolare previsione di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 2024, n. 36 in tema di esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario confinante (articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), che indica nel caso di più soggetti confinanti, un criterio preferenziale per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della stessa legge con priorità, tra di essi, nell’ordine, per quelli di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), e, a parità di condizioni, per il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi della normativa europea e della normativa nazionale di attuazione (con abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228).

Vengono, quindi, anche contemplate (in questo caso con una previsione meno restrittiva rispetto al decreto lgs n. 99/2004 rispetto al quale non vi è, si ribadisce, alcun coordinamento) tra i soggetti aventi diritto di prelazione anche le società di persone, società cooperative e le società di capitali composte da imprenditori agricoli giovanili come stabilito dall’articolo 2 lettera b) e c): il disposto appare come un’assoluta novità, considerato che il decreto legislativo n. 99/2004 ha, invece, attribuito tale diritto (articolo 2 comma 3 sia per le società proprietarie confinanti ma anche per le società affittuarie) alle sole società agricole di persone di cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nel registro speciale delle imprese di cui all’articolo 2188 c.c. Appaiono, quindi, probabili vertenze giudiziali, dovendosi tenere conto del principio fino ad ora sancito dalla giurisprudenza della tassatività dei soggetti aventi diritto di prelazione e riscatto agrari.