Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 articolo 1 comma 3 ha previsto che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali (IAP) qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; (b) Lettera soppressa dall’articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005); c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (lettera così modificata dall’articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005). Tale equiparazione tra imprenditore agricolo professionale (IAP) e società agricole con le caratteristiche sopra indicate rileva in tema di agevolazioni tributarie relative ai benefici fiscali previsti per lo IAP, ove risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, che sono concessi anche alle società agricole ex articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 99 del 2004, purché detto requisito sussista in capo al socio che comunichi alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale (nella società in accomandita semplice il socio accomandatario). A tale proposito la Cassazione ha specificato che solo in tal modo si attua l’equiparazione tra IAP-persona fisica e IAP-società richiesta dalla legge, come presupposto del riconoscimento ad entrambi i soggetti delle medesime agevolazioni fiscali (Cassazione, 28 aprile 2017, n. 10542). Nel caso di società di capitali la qualifica può essere data alla società anche dall’amministratore non socio. Per quanto riguarda l’apporto della qualifica di IAP alla società, il comma 3-bis dell’articolo 1 del citato Decreto legislativo n. 99/2004 ha stabilito che “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società” (comma introdotto dall’articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 101 del 2005). Tale norma è stata recentemente interpretata dalla Cassazione (Cassazione 07/03/2025, n. 6172) in questo senso: “Le agevolazioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 99 del 2004 in favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 c.c., almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali, e almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano detta qualifica di IAP. Conseguentemente, la limitazione dell’articolo 1, comma 3-bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell’amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP “itinerante” (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso”. Con la sentenza suindicata, la Suprema Corte ha aderito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la ratio del comma 3-bis dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 99/2004, è quella di evitare che – a differenza del socio delle società di persone che è anche illimitatamente responsabile – un soggetto assuma il ruolo di amministratore in più società di capitali, con finalità elusive, tenuto conto che – l’amministratore anche senza apportare alcuna prestazione di lavoro agricolo in senso proprio al di fuori dei suoi compiti di gestione – può conseguire la qualifica di IAP purché in presenza dei requisiti di qualificazione legati a competenze professionali tempo lavoro e reddito richiesti. Si noti che tale interpretazione è coerente con il dato letterale della norma, in quanto il legislatore, all’articolo 1, comma 1, Decreto Legislativo 99/2004, ha differenziato le due figure – socio della società di persone e cooperative e amministratore della società di capitali. Ed infatti nel primo periodo del richiamato articolo si legge “è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”, mentre l’ulteriore svolgimento della norma (articolo 1, comma 1, terzo e quarto periodo) contempla la possibilità dell’acquisto (come dire in progress) della qualifica in questione (di imprenditore agricolo professionale) in ragione dello svolgimento: a) – di attività (secondo i requisiti di qualificazione sopra esposti: conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e ricavi) da parte del socio di “società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro” nelle stesse società; b) – dell’attività di amministratore nelle società di capitali, purché (anche qui) sussistenti i precitati requisiti di qualificazione (conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito). Sul limite di cui al comma 3-bis che involge (solo) le società cui l’apporto in questione è riconducibile alla figura di un amministratore (imprenditore agricolo professionale) e (così) le sole società di capitali; favorevoli anche Cassazione 15 maggio 2023 n. 13300 e Cassazione 30 aprile 2020 n. 8430. Per completezza si ricorda anche l’indirizzo giurisprudenziale contrario secondo cui il limite viene previsto dal comma 3-bis in relazione all’apporto della qualifica di IAP da parte dell’amministratore anche alle società di persone (Cassazione 5 febbraio 2020 n. 2642).

 

 

 

 

 

Nota 1

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38)