Il caso, su cui è stata chiamata a decidere la Suprema Corte (sentenza del 27 settembre 2021 n. 26115), e che qui si commenta, riguarda le modalità di pignoramento dei titoli Pac ovvero i titoli dell’Agea -Agenzia per le erogazioni in agricoltura- relativi agli aiuti della Politica Agricola Comune, che rappresenta uno dei principali sostegni al reddito delle aziende agricole.

Un istituto di credito aveva assoggettato a espropriazione forzata terreni e fabbricati unitamente ai titoli Agea di proprietà del proprio debitore con successiva aggiudicazione e trasferimento sia dei titoli che degli immobili: proprio il decreto di trasferimento è stato impugnato – a mezzo di opposizione agli atti esecutivi – dagli eredi del debitore sull’assunto che il pignoramento degli uni dovesse invece essere autonomo rispetto agli altri ed il giudizio è giunto in Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo, relativo allo necessaria autonomia del pignoramento dei titoli rispetto al pignoramento di terreni e fabbricati, fondato sulla base delle argomentazioni qui di seguito illustrate.

I titoli in base alla normativa comunitaria, nonché a quella nazionale di recepimento vengono assegnati indipendentemente dalla produzione effettiva del fondo, essendo invece correlati agli ettari di terreno posseduti (cosiddetto “disaccoppiamento”);  devono essere iscritti nell’apposito registro gestito dall’Agea (che assegna anche le somme ricevute -cosiddetti premi- in forza del diritto all’aiuto: i premi a differenza dei titoli non soggetti a pignoramento). Ancora  i titoli possono essere oggetto di trasferimento con la proprietà dei terreni o senza i terreni, pur in questi casi a determinate condizioni e previa iscrizione degli atti dispositivi nei registri Agea (possono essere anche affittati unitamente alla terra ed in questo caso non sono pignorabili).

Alla luce di questo quadro diventa evidente che i titoli Pac – la cui corretta qualificazione è stata discussa sia in dottrina che in giurisprudenza- non possono essere qualificati come pertinenze immobiliari ai sensi dell’art. 817 c.c. né accessori degli immobili pignorati e, quindi, non essere sottoposti a pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 2912 c.c. proprio in ragione della loro autonoma trasferibilità rispetto ai terreni.

Le circolari Agea, peraltro, specificano che -conformemente a quanto già in passato ritenuto nella giurisprudenza di merito- il pignoramento dei titoli P.A.C. debba avvenire nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore e non nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, in ogni caso con la necessaria iscrizione del vincolo nel Registro AGEA ai fini dell’opponibilità ai terzi.

La conclusione cui giunge, quindi, la Corte è che i titoli Pac devono essere pignorati  autonomamente rispetto ai terreni nelle forme del pignoramento mobiliare in ragione della  possibilità di una loro trasferibilità separata, al fatto che per legge sono soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e della opponibilità degli atti di disposizione ad essi relativi solo in caso di iscrizione nei suddetti pubblici registri, con conseguente necessaria iscrizione anche del pignoramento nel registro AGEA per l’opponibilità a terzi.

Non viene esclusa comunque, la possibilità che detti titoli possano essere espropriati con i terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, operando una interpretazione estensiva dell’art. 556 c.p.c., previa redazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel citato Registro AGEA.